PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3168 al quale peraltro risultano approvati alcuni emendamenti dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta dello scorso 15 novembre, e rilevato che:

                esso mira a dare attuazione all'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali (cosiddetto Protocollo sul Welfare), anche attraverso il conferimento di una pluralità di deleghe legislative concernenti l'accesso al trattamento pensionistico per i cosiddetti lavori usuranti (articolo 1, comma 3), il contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali (articolo 4); gli ammortizzatori sociali (articolo 8, comma 4), il mercato del lavoro (articolo 9) e l'occupazione femminile (articolo 28); l'articolo 31, infine, reca un'ulteriore delega volta al coordinamento normativo, da esercitarsi entro i diciotto mesi successivi all'entrata in vigore degli eventuali decreti adottati nell'esercizio della potestà delegata di tipo correttivo ed integrativo;

                incide in ambiti normativi tradizionalmente caratterizzati da un peculiare processo di formazione delle proposte legislative, che si sviluppa mediante una preventiva procedura di definizione delle principali linee di riforma in sede di concertazione tra Governo e parti sociali, le cui risultanze vengono poi rimesse, in coerenza all'ordinario sistema delle fonti, alle decisioni parlamentari;

                nell'intervenire in un settore normativo particolarmente complesso, il provvedimento contiene numerose disposizioni che incidono con modifiche non testuali in ambiti caratterizzati da una peculiare stratificazione normativa (ad esempio, sia l'articolo 8, commi 1, 2 e 3, che l'articolo 15, comma 1, disciplinano la materia relativa all'indennità di disoccupazione, senza tuttavia alcun coordinamento con la normativa previgente risultante da disposizioni varie e non organiche, pur puntualmente richiamate; l'articolo 18 interviene nella materia dell'assicurazione obbligatoria nel lavoro agricolo modificando indirettamente l'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537; l'articolo 23 procede alla soppressione del contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, senza abrogarne la disposizione istitutiva);

                reca disposizioni contenenti richiami normativi che andrebbero verificati: in particolare, all'articolo 10, comma 2, appare corretto modificare la formulazione attuale nel senso di far riferimento alla dichiarazione sostitutiva «ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; al medesimo articolo, il comma 3, lettera b), capoverso articolo 12-bis, comma 1, reca un riferimento interno che dovrebbe

 

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intendersi ai «soggetti di cui al comma 4 del presente articolo»; all'articolo 12, comma 1, dovrebbe specificarsi anche alle lettere b) e c) che le novelle si riferiscono all'articolo 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003; all'articolo 16, il comma 1, nel richiamare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in agricoltura, contiene un espresso riferimento anche al regolamento n. 1/2004, che tuttavia risulta non avere più efficacia a partire dal 31 dicembre 2006;

                nel titolo ed in alcune rubriche (segnatamente: articoli 1, 4, 8 e 28) non reca un espresso richiamo alla presenza di disposizioni di delega legislativa; inoltre, nella rubrica del capo IV andrebbe inserito un riferimento al contenuto delle disposizioni concernenti il lavoro in agricoltura in esso presenti;

                adotta espressioni imprecise ovvero di incerto significato tecnico-giuridico (si veda, ad esempio, la previsione dell'articolo 2, comma 5, secondo cui «il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico con le parti sociali»; inoltre, l'articolo 8 usa l'espressione «limite massimo delle durate legali»; l'articolo 9, comma 2, lettera b) si riferisce al «patto di servizio», senza specificarne la nozione, probabilmente contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000; l'articolo 12 adotta l'espressione «accordo individuale del lavoratore»);

                la tecnica della novellazione - agli articoli: 1, comma 1, lettere c) ed e); 3, comma 4; 11, commi 1, lettera a), 2, lettera c) e 3; 12, comma 1, lettere a) e b); 26, comma 1 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 6 - che conferisce una delega al Governo finalizzata ad assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento «anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335» - si proceda ad esplicitare i relativi principi e criteri direttivi connessi alla finalità della delega ivi enunciata.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 2, lettera d) - che introduce il comma 18-bis nell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004, volto a disciplinare

 

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il pensionamento «di 5.000 lavoratori beneficiari (...) sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007» - dovrebbe verificarsi il coordinamento con l'analoga disposizione del comma 18 del medesimo articolo (riferita però ad accordi stipulati anteriormente al 1o marzo 2004), al fine di chiarire se la definizione della platea di beneficiari della norma in commento sia rimessa ai soli accordi sindacali compresi nel periodo 1o marzo 2004-15 luglio 2007, ovvero se esso implementi il numero dei soggetti indicati nel citato comma 18 ed individuati sulla base di accordi sindacali anche anteriori al citato periodo;

            all'articolo 2, comma 1 - ove si integrano le norme generali regolatrici della materia per l'adozione di regolamenti di delegificazione riguardanti la trasformazione e la soppressione di enti pubblici, dettate dall'articolo 28, comma 1, della legge n. 448 del 2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 482, della legge finanziaria 2007 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di differire anche il termine per la loro adozione, scaduto il 30 giugno 2007, anche in relazione alla previsione del successivo comma 3, che opera nelle more dell'emanazione dei suddetti regolamenti;

            all'articolo 4, comma 2 - che reca principi e criteri direttivi della delega concernente il contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare in modo più stringente la disposizione di cui alla lettera a), che si limita a prevedere «un contributo limitato nell'ammontare e nella durata»;

            all'articolo 28 - ove si conferisce una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di occupazione femminile - dovrebbe chiarirsi che il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), la cui attuale formulazione sembra riferirsi ad un decreto legislativo attuativo della diversa delega prevista dall'articolo 9, si ispira all'esigenza di coordinare l'esercizio delle deleghe previste agli articoli 9 e 28;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 4 -secondo cui «il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare gli eventuali strumenti normativi di cui il Governo si avvale nell'adempimento di tale disposizione;

            analogamente, all'articolo 2, comma 2 - secondo cui «il Governo presenta entro il 31 dicembre 2007 un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare a quali

 

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soggetti il piano debba essere presentato, verificando altresì la congruità del termine, fissato al 31 dicembre 2007;

            all'articolo 10, comma 3 - ove si introduce l'articolo 12-bis e si sostituisce l'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare, in ottemperanza al paragrafo 3, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che i termini previsti per gli adempimenti cui dare attuazione «entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» operano con riguardo alla «data di entrata in vigore della presente disposizione» trattandosi di un nuovo contenuto che entra in una legge già in vigore (lettera b), capoverso «Art. 12-bis», comma 7, e lettera c), capoverso «Art. 13», comma 5); analoga precisazione andrebbe introdotta all'articolo 1, comma 2, lettera d), capoverso «18-bis»;

            all'articolo 22 - che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che realizzi la deducibilità ai fini fiscali, per l'anno 2008, o introduca misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui all'articolo 21 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare ulteriormente presupposti, elementi essenziali e termini di adozione del decreto;

            all'articolo 31, comma 1, sesto periodo - ove sono disciplinate le procedure per l'adozione dei decreti legislativi previsti dal provvedimento in esame - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire che il termine per l'esercizio della delega (prorogabile di sessanta giorni qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega stessa o successivamente), è ulteriormente prorogabile di venti giorni nel caso sia concessa identica proroga per l'espressione del parere, a norma del quarto periodo del comma 1.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3178 del Governo, recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

            rilevato che il provvedimento reca norme che riguardano prevalentemente le materie «previdenza sociale» e «ordinamento

 

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civile», che le lettere o) ed l) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, attribuiscono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che il provvedimento interviene altresì con alcune disposizioni nella materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato, inoltre, che il disegno di legge in esame, seppur in maniera meno rilevante, interviene con alcune disposizioni di principio nella materia «tutela e sicurezza del lavoro» che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra nell'ambito delle materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni;

            considerato che il provvedimento, soprattutto nelle parti relative al sostegno al reddito e alle politiche per l'occupazione dei soggetti più svantaggiati sul mercato del lavoro, attiene anche alla materia relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», riconducibile alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

            rilevato che l'articolo 28, comma 1, lettera h), reca tra i principi e criteri direttivi della delega legislativa sul riordino della normativa in materia di occupazione femminile la previsione per cui l'accesso ed il rientro nel mercato del lavoro delle donne debbano essere favoriti anche attraverso interventi di formazione professionale mirata;

            osservando in proposito che, come affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, la materia della formazione professionale è rimessa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione alla competenza legislativa residuale delle regioni;

            rilevato che l'articolo 30, comma 3, è volto in particolare ad introdurre il comma 9 all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale si prevedono interventi riferiti ad imprese che operano nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, stabilendo che esse abbiano titolo preferenziale per l'esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti;

            considerato al riguardo che la materia «porti e aeroporti civili» è attribuita dal comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e che pertanto in tale materia la potestà legislativa dello Stato è limitata alla determinazione dei principi fondamentali, mentre la potestà regolamentare spetta alle regioni ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 117;

            rilevato altresì che l'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998 conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale;

 

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            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 28, comma 1, lettera h), sia soppresso il riferimento ad azioni ed interventi in materia di formazione professionale;

            all'articolo 30 siano soppressi la lettera c) del comma 3 ed il comma 4.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3178 Governo, recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

            premesso che l'articolo 1, comma 6, reca una delega al Governo per adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati a estendere l'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso dei lavoratori alla pensione, compreso il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e i relativi dirigenti;

            considerato che tale delega potrebbe avere ripercussioni negative sull'organizzazione delle Forze armate, in considerazione della peculiare normativa che disciplina lo stato, l'avanzamento e il collocamento a riposo del personale militare;

            ravvisata pertanto la necessità, con riferimento al personale militare, da un lato, di prevedere un periodo più ampio per l'esercizio della delega, non inferiore a 24 mesi, e, dall'altro lato, di introdurre in quest'ultima principi e criteri direttivi che dispongano un graduale innalzamento dell'età pensionabile, collegandolo alla previsione di misure che consentano l'eliminazione delle eccedenze, anche attraverso il transito del personale in esubero presso altre amministrazioni pubbliche;

            ritenuto che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega, in relazione al personale militare, debbano essere opportunamente definiti previa consultazione dei rappresentanti del COCER-interforze;

            considerato infine che, nel quadro della definizione dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto di cui all'articolo 6, potrebbe essere valutata l'opportunità di affrontare anche il tema

 

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della previsione di analoghi benefici al personale militare, incorporando nel testo le disposizioni della proposta di legge C. 2753 Pinotti;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 1, comma 6, con riferimento al personale militare, sia previsto un periodo più ampio per l'esercizio della delega, non inferiore a 24 mesi, introducendo in quest'ultima principi e criteri direttivi che dispongano un graduale innalzamento dell'età pensionabile, collegandolo alla previsione di misure che prevedano l'eliminazione delle eccedenze, anche attraverso il transito del personale in esubero presso altre amministrazioni pubbliche;

            all'articolo 31, sia previsto che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, comma 6, in relazione al personale militare, siano deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, previa consultazione dei rappresentanti del COCER-interforze;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di disciplinare, nel quadro della definizione dei benefici ai lavoratori esposti all'amianto di cui all'articolo 6, anche il tema della previsione di analoghi benefici al personale militare, incorporando nel testo le disposizioni della proposta di legge C. 2753 Pinotti.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3178 recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

            evidenziato come il disegno di legge in esame indichi la volontà del Governo di rilanciare il metodo della concertazione, come strumento fondamentale per contemperare le esigenze del mondo del lavoro con quelle delle imprese, in un'ottica volta a sostenere la crescita della competitività;

 

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            sottolineato come il disegno di legge dia attuazione legislativa all'Accordo intervenuto il 23 luglio 2007 tra il Governo e le parti sociali, che fa seguito ad altri accordi già raggiunti nel settore agricolo ed in quello dell'editoria, e che è stato approvato a larga maggioranza dal referendum svolto tra i lavoratori e i pensionati;

            rilevato positivamente come le misure contenute nel disegno di legge ribadiscano l'intento di ricondurre il lavoro flessibile entro livelli fisiologici;

            evidenziato inoltre come il provvedimento rechi un insieme significativo di misure in favore dei soggetti socialmente più deboli, in particolare per quanto riguarda i pensionati a basso reddito ed i giovani;

            rilevato, altresì, come il disegno di legge contenga misure significative per accrescere la competitività del tessuto produttivo italiano, in particolare attraverso il potenziamento della contrattazione di secondo livello e l'incremento degli sgravi fiscali per gli aumenti retributivi erogati a titolo di produttività,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 22, il quale prevede l'introduzione di misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello come premio di produttività, entro il limite complessivo di spesa di 150 milioni di euro, rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, la definizione delle medesime misure, che consisteranno nella deducibilità ai fini fiscali, ovvero nell'introduzione di opportune misure di detassazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio il contenuto della previsione, la quale risulta sostanzialmente indeterminata, sia per quanto riguarda la tipologia, sia per quanto riguarda l'ammontare, sia per quanto attiene ai requisiti dell'agevolazione.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza ed istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3178, recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché

 

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ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», come modificato nel corso dell'esame in sede referente;

            premesso che appare opportuno che nella disciplina del contratto di inserimento siano inseriti tra i divieti di discriminazione anche le ragioni di orientamento sessuale e di identità di genere;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            si preveda il raggiungimento dell'obiettivo della stabilizzazione dei lavoratori e lavoratrici precari nel settore pubblico e in particolare negli ambiti di competenza della VII Commissione, ovvero scuola, università e ricerca e beni culturali, con riferimento all'assunzione di nuovi ricercatori, personale docente e tecnico-amministrativo.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" (C. 3178 Governo);

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 30, siano recepiti integralmente i contenuti dell'accordo stipulato il 22 dicembre 2006 tra il Ministero del lavoro, il Ministero dei trasporti e le organizzazioni sindacali di categoria, al fine di non limitare al solo 2008 la previsione della remunerazione delle giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo nel settore portuale.

 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            apprezzato lo spirito con il quale il provvedimento tenta di affrontare una pluralità di materie di grande rilievo - previdenza, mercato del lavoro, disciplina degli ammortizzatori sociali, competitività, inclusione sociale - in un'ottica di crescita e di equità;

            sottolineato che la sfida delle moderne economie appare sempre più chiaramente quella di coniugare le ragioni dello sviluppo del mercato e quindi dell'economia con quelle dell'equità e della giustizia sociale nei confronti dei lavoratori;

            soffermandosi in particolare sulla parte del disegno di legge di più stretta competenza della X Commissione Attività produttive, ovvero il Capo V relativo alla competitività;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            a) valuti la Commissione di merito le modalità con le quali contemperare l'efficacia delle disposizioni finalizzate ad incrementare la produttività delle imprese e a ridurre anche al contempo il costo del lavoro, in particolare per le piccole e le medie imprese, attraverso benefici di carattere previdenziale da una parte e la defiscalizzazione di alcuni oneri gravanti sul lavoro dall'altra, con meccanismi che non compromettano l'ingresso sul mercato del lavoro dei soggetti attualmente da esso esclusi, in particolare i giovani e le donne, ed operino al contempo nella direzione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro caratterizzati da precarietà.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3178 recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità

 

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e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

            valutate le misure volte a favorire l'integrazione attiva delle persone diversamente abili e le azioni per sostenere le iniziative lavorative dei giovani;

            valutate le disposizioni destinate a promuovere la sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo, in coerenza con i principi ispiratori della legge 3 agosto 2007 n. 123;

            valutate le norme in tema di benefici ai lavoratori esposti all'amianto e quelle sul recupero del potere di acquisto degli indennizzi erogati dall'INAIL per danno biologico;

            considerata la rilevanza dei principi ispiratori della delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di occupazione femminile;

            apprezzate altresì le modifiche introdotte dalla XI Commissione all'articolo 12, che aggiungono al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un articolo 12-bis relativo ai lavoratori affetti da patologie oncologiche;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3178 del Governo, recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

            considerato che il disegno di legge, per quanto concerne le materie di propria competenza, recepisce pienamente anche i contenuti del successivo «Accordo sull'emersione del lavoro nero e sommerso in agricoltura» del 21 settembre scorso;

            nel sottolineare l'opportunità che il Governo, nell'esercizio della delega a riformare gli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito di cui all'articolo 8 del disegno di legge, preveda l'estensione ai lavoratori marittimi imbarcati sui natanti da pesca della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale;

 

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            nel segnalare l'esigenza di valutare altresì la possibilità di inserire, tra i lavori cosiddetti «usuranti», anche l'attività dei marittimi imbarcati sui natanti da pesca;

            nell'evidenziare che, in tema di mercato del lavoro, è opportuno che il Governo e le parti sociali definiscano interventi volti alla semplificazione amministrativa per alcune tipologie di prestazioni puramente occasionali tipiche del settore agricolo, anche con l'obiettivo di contribuire al contrasto del lavoro irregolare;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3178 Governo recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare la lingua italiana evitando il ricorso ad espressioni quali benchmarks all'articolo 9, comma 3, lettera b);

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire l'orientamento sessuale tra i motivi di divieto di discriminazione richiamati all'articolo 9, comma 3, lettera c), in conformità con quanto previsto dalla Carta dei diritti;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, all'articolo 28, comma 1, lettera h), la parola «nuove», dal momento che non sembra possibile distinguere tra «nuove» e «vecchie» strategie dell'Unione europea, ma solo tra strategie approvate ed in atto e strategie in corso di definizione.

 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 3178 Governo, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

            considerato che il testo, recante disposizioni che intervengono in distinti settori, regola principalmente, in considerazione delle numerose norme di carattere previdenziale ed afferenti alla disciplina dei rapporti di lavoro, le materie, rispettivamente, della «previdenza sociale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, e dell'«ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, entrambe assegnate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che il testo contempla altresì disposizioni relative al «sistema tributario e contabile dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, connesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e che le ulteriori norme relative al sostegno al reddito ed alle politiche per l'occupazione dei soggetti più svantaggiati sul mercato del lavoro attengono alla materia relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», riconducibile anch'essa alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

            evidenziato che il provvedimento interviene con talune disposizioni anche sulla materia della «tutela e sicurezza del lavoro» che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e regioni;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 9 del testo, la prevista delega al Governo volta ad attuare, rispettivamente, la riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito ed il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, deve essere esercitata in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

            considerato che l'articolo 10 del testo apporta modifiche alla legge 12 marzo 1999 n. 68, prescrivendo che le modalità ed i criteri di attuazione del nuovo articolo 12-bis relativo alle convenzioni di inserimento lavorativo delle persone con disabilità siano definiti, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata; considerato che

 

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si introduce altresì il nuovo articolo 13 alla suddetta legge, recante incentivi alle assunzioni, con cui, ai sensi del comma 4, si prevede che la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sia annualmente ripartita fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate secondo le modalità ed i criteri definiti in un decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 24 del disegno di legge, l'individuazione delle modalità operative di funzionamento dei Fondi per le politiche a favore dei giovani ivi istituiti è affidata ad un decreto interministeriale, da emanarsi sentita la Conferenza unificata;

            considerato che l'articolo 28 delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

            evidenziato quanto statuito dall'articolo 31 del testo, secondo cui gli schemi di decreti legislativi adottati ai sensi del provvedimento in esame vengono deliberati dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle materie di competenza;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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